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Convenzioni e accordi in materia di separazione personale e di divorzio

Accordo di separazione o di divorzio consensuale davanti all'Ufficiale di Stato Civile

L'articolo 12 del D.L. 12.09.2014, convertito, con modificazioni, dalla L. 10.11.2014, n. 162 introduce il nuovo istituto dell'accordo di separazione o di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio davanti all'Ufficiale di Stato Civile.
In particolare i coniugi possono concludere, innanzi all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune di residenza di uno o di entrambi, o del Comune presso cui è iscritto o trascritto l’atto di matrimonio, un accordo di separazione personale o di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, con l’assistenza facoltativa di un avvocato che comunque non potrà sostituire le parti.

Le disposizioni del presente articolo non trovano applicazione in caso di:

  • presenza di figli minori, o di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti;
  • presenza di patti di trasferimento patrimoniale produttivi di effetti traslativi di diritti reali;
  • inoltre, nei casi di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, deve essere trascorso almeno un anno dalla data di separazione giudiziale. Tale termine è ridotto a sei mesi in caso di separazione consensuale (sottoscrizione del verbale di separazione con omologa del Tribunale oppure sottoscrizione dell’accordo dinanzi all’Ufficiale dello Stato Civile).

Modalità

I coniugi interessati a redigere l'atto di separazione o di divorzio davanti all'Ufficiale di Stato Civile dovranno:

  1. Compilare e far pervenire all’Ufficiale di Stato Civile la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà secondo gli appositi moduli (Cessazione/scioglimento effetti civili matrimonio - Dichiarazione sostitutiva; Separazione - Dichiarazione sostitutiva). I moduli possono essere consegnanti di persona, inviati via fax o a mezzo PEC, allegando copia del documento di identità di entrambi i richiedenti.
  2. Concordare un appuntamento con l’Ufficiale dello Stato Civile.
  3. Il giorno concordato entrambi i coniugi compariranno dinanzi all’Ufficiale dello Stato Civile muniti di documento di identità e di 16 euro per la corresponsione dei diritti di segreteria.
  4. Lo stesso giorno si procederà alla redazione dell’accordo che sarà sottoscritto da entrambe le parti.
  5. Non prima di trenta giorni i coniugi dovranno presentarsi per la conferma dell’accordo suddetto.

 

Conferma dell’accordo

Per dare validità all’accordo i coniugi devono ripresentarsi nuovamente davanti all’Ufficiale di Stato Civile (non prima di 30 giorni dalla redazione dell’atto) per confermarlo. L’ufficiale di Stato Civile concorderà con i coniugi la data per la conferma.
La mancata comparizione dei coniugi a questo appuntamento rende invalido l’accordo.
In sede di conferma non è possibile apportare modifiche.

Costo

Il costo è di 16 euro a titolo di diritto fisso da corrispondere agli sportelli del Servizio al Cittadino.

 

Convenzione di negoziazione assistita da un avvocato

Nel caso in cui i coniugi rientrino nei casi di esclusione dell'accordo di separazione o di divorzio consensuale davanti all'Ufficiale di Stato Civile, oppure scelgano di avvalersi di un legale, potranno procedere con la Convenzione di negoziazione assistita da un avvocato per parte, per le soluzioni consensuali di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio.

L’art 6 del D.L. 12.09.2014, convertito, con modificazioni, dalla L.10.11.2014, n. 162 prevede anche l’istituto della convenzione di negoziazione assistita davanti ad avvocati nominati dai coniugi per le soluzioni consensuali di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio o di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

Tali convenzioni possono essere stipulate anche in presenza di figli minori o maggiorenni incapaci, o con un grave handicap riconosciuto ai sensi della legge 104/92 o economicamente non autosufficienti.
L’accordo può contenere patti di natura patrimoniale (economici e finanziari) tra i coniugi.

Modalità

Per redigere queste convenzioni i coniugi devono rivolgersi ad un avvocato di loro fiducia, il quale è competente per la trasmissione al Comune presso il quale è stato celebrato il matrimonio o presso il quale il matrimonio è stato trascritto.

Moduli

Cessazione/scioglimento effetti civili matrimonio - Dichiarazione sostitutiva

Separazione - Dichiarazione sostitutiva

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pubblicato il 2016/01/23 12:55:00 GMT+2 ultima modifica 2016-01-23T14:08:00+02:00

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