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TASI - Tributo per i Servizi Indivisibili anno 2019

Che cos’è la IUC
La Legge di stabilità n. 147 del 27 dicembre 2013 ha istituito l’Imposta Unica Comunale (IUC). La IUC si compone dell’IMU (imposta municipale propria) della TASI (tributo per i servizi indivisibili) e della TARI (tassa sui rifiuti).

TASI: Per l’anno 2019 non è dovuta la TASI per l’abitazione principale e pertinenze, ad eccezione delle categorie catastali A1 A8 e A9 e relative pertinenze.

Le aliquote comunali sono rimaste invariate rispetto all’anno 2015 (pdf, 256.4 KB)

Vademecum 2019 (pdf, 124.8 KB)

Per calcolare l'imposta, è possibile utilizzare il calcolatore visibile nella colonna a fianco "Risorse"

 

COMODATO GRATUITO A PARENTI DI PRIMO GRADO

Con la legge di stabilità del 2016 (Legge 208/2015) cambia l’applicazione  della TASI e dell'IMU sulle concessioni in uso gratuito a parenti di primo grado (genitori e figli). Qualora l’immobile sia concesso in comodato gratuito ( ad eccezione delle unità immobiliari accatastate in categoria A/1 A/8 A/9) viene prevista una riduzione del 50% della base imponibile a condizione che:

• Il contratto sia registrato (anche i contratti verbali). La registrazione di questi contratti potrà essere effettuata previa presentazione all’Agenzia delle entrate di un modello di richiesta di registrazione (mod. 69) in duplice copia, indicando nel campo "tipologia dell’atto" “Contratto verbale di comodato”. Inoltre dovrà essere consegnato all’Agenzia delle entrate un modello F23 attestante l’avvenuto pagamento dell’imposta di registro.

• L’immobile sia stato dato in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado;

• Chi concede l’immobile (comodante) possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente e dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all’immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale ad eccezione delle unità classificate nelle categorie A/1 A/8 e A/9.

È obbligatorio presentare la dichiarazione IMU/TASI redatta su modello ministeriale attestando il possesso delle condizioni richieste (istruzioni per la compilazione del modello) entro il 30 giugno 2020.

IMMOBILI LOCATI A CANONE CONCORDATO

Per gli immobili affittati a canone concordato è prevista una riduzione dell’imposta del 25% per gli immobili abitativi e loro pertinenze (nel limite ammesso in materia di IMU). La riduzione spetta automaticamente a chi ha già dichiarato il possesso, mediante autocertificazione Imu presentata nell’anno 2015 o precedenti, dei requisiti per l’applicazione dell’aliquota agevolata Imu prevista per le locazioni a canone concordato (limitatamente al caso contemplato dall’art. 2 comma 3 della legge 431/1998). Per tutti gli altri casi ed altresì qualora siano mutati gli elementi fondamentali del contratto il contribuente che intenda usufruire della riduzione deve obbligatoriamente dichiarare il possesso dei requisiti, utilizzando il modello ministeriale di dichiarazione IMU/TASI, allegando il contratto di concordato entro il 30 giugno 2020.

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pubblicato il 2014/04/04 11:45:00 GMT+2 ultima modifica 2019-05-08T11:27:55+02:00

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