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Autorizzazione paesaggistica

Interventi sulle parti del territorio soggette a vincolo paesaggistico

Nelle aree del territorio comunale soggette a tutela paesaggistica, chi intende attuare interventi che modificano lo stato dei luoghi o l'aspetto esteriore degli edifici,  deve ottenere l’autorizzazione paesaggistica (D.lgs. 22/1/2004 n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" - parte terza beni paesaggistici artt. 131 e ss.)

Tale autorizzazione è un provvedimento che viene emesso dal Comune, a seguito della presentazione di apposita domanda, secondo due diversi procedimenti:

  • il procedimento ordinario, disciplinato dall’art. 146 del D.lgs 42/2004 ed in vigore dall'1 gennaio 2010,
  • il procedimento in forma semplificata, introdotto dal DPR 9/7/2010 n. 139 per gli interventi di lieve entità, in vigore dal 10/9/2010.


Durata
L’autorizzazione paesaggistica è valida per 5 anni dalla data di rilascio. Decorso questo termine, se i lavori non sono stati effettuati, deve essere richiesta una nuova autorizzazione.
I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro e non oltre l'anno successivo la scadenza del quinquennio (art. 146 c. 4 D.Lgs. 42/2004).
E' stato prorogato di 3 anni il termine delle autorizzazioni paesaggistiche in corso di efficacia alla data del 21 agosto 2013 (Legge 9/8/2013 n. 98).

Autorizzazione paesaggistica semplificata
L'autorizzazione paesaggistica semplifica viene richiesta per gli interventi di lieve entità, dettagliatamente indicati nell’allegato 1 del DPR 9/7/2010 n. 139.
Il procedimento di rilascio è disciplinato dall’art. 4 del DPR 139/2010. Il termine complessivo di conclusione del procedimento è di 60 giorni dalla domanda.
Il tecnico deve attestare la conformità urbanistico edilizia dell’intervento ed allegare una relazione paesaggistica in forma semplificata, secondo il modello allegato al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12.12.2005.
Se l’intervento contrasta con la normativa urbanistico edilizia viene comunicata dal Comune l’improcedibilità della domanda.
L’autorizzazione rilasciata è immediatamente efficace.

Autorizzazione paesaggistica ordinaria
L'autorizzazione paesaggistica ordinaria viene richiesta per tutti gli interventi da realizzare in area soggetta a tutela non rientranti nella procedura semplificata.
Il procedimento di rilascio è disciplinato dall’art. 146 del D.lgs 42/2004.
Il termine complessivo di conclusione del procedimento è di 105 giorni dalla domanda.
Alla domanda deve essere allegata una dettagliata relazione paesaggistica del professionista, redatta secondo i criteri e con i contenuti indicati nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12.12.2005, che costituisce il riferimento essenziale per la verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi di progetto.
L’autorizzazione rilasciata è immediatamente efficace.

Autorizzazione paesaggistica a lavori già eseguiti
Per l'autorizzazione paesaggistica a lavori già eseguiti, di norma, non è ammessa una richiesta volta ad ottenere l'autorizzazione paesaggistica in sanatoria, cioè dopo aver già realizzato, anche parzialmente, gli interventi progettati. Solo in alcuni casi è possibile rilasciare, su apposita domanda (scaricabile dalla sezione "Documenti" di questa pagina), un provvedimento di sanatoria in via successiva all'esecuzione dei lavori, che viene chiamato "accertamento di compatibilità paesaggistica". Le ipotesi sono espressamente previste dalla legge (art. 167, commi 4 e 5 del D.lgs.42/2004) e riguardano lavori di modesta entità o puramente conservativi, che non determinano aumento di volumi o superfici utili, impiego di materiali difformi dall'autorizzazione paesaggistica rilasciata, ovvero opere di manutenzione ordinaria o straordinaria.
Viene richiesto un preventivo parere positivo della Soprintendenza e, solo se il parere risulta favorevole, viene rilasciato il provvedimento, che comporta anche il pagamento di una sanzione pecuniaria.
In caso di rigetto della domanda viene ordinata la demolizione delle opere abusive.

Presentazione domanda
La domanda di autorizzazione paesaggistica in forma semplificata, in forma ordinaria ed a lavori già eseguiti, deve essere presentata utilizzando l'apposito modulo.

Riferimenti normativi
D.Lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art.10 della legge 6/07/2002 n. 137", come successivamente modificato.
Dpcm del 12 dicembre 2005 "Individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell'art.146, comma 3, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al D.Lgs. 42/2004", in vigore dal 31/07/2006.
D.P.R. n. 139 del 9 luglio 2010, in vigore dal 10 settembre 2010.
D.L. 21/6/2013 n. 69 convertito con L. 9/8/2013 n. 98.
D.L. 8/8/2013 n. 91 convertito con L. 7/8/2013 n. 91 (art. 3 quater).

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pubblicato il 2013/12/06 11:25:00 GMT+1 ultima modifica 2013-12-14T12:30:00+01:00

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