Le limitazioni
Queste le limitazioni, eccettuate quelle che riguardano le auto, previste dall'ordinanza del Sindaco Giampiero Falzone nell'ambito del Pair 2020.
- In tutte le unità immobiliari comunque classificate (da E1 a E8), dotate di sistema di riscaldamento multi combustibile (compresa energia elettrica), è vietato utilizzare biomasse combustibili solide (legna, pellet, cippato, altro) negli impianti con classe di prestazione emissiva inferiore a “3 stelle” ovvero nei focolari aperti o che possono funzionare aperti;
- obbligo di utilizzo, nei generatori di calore a pellet di potenza termica nominale inferiore ai 35 kW ai sensi dell’art. 1 comma 3 Decreto del Ministero dell’Ambiente 7 novembre 2017 n. 186 Regolamento recante la disciplina dei requisiti, delle procedure e delle competenze per il rilascio di una certificazione dei generatori di calore alimentati a biomasse combustibili solide, di pellet che, oltre a rispettare le condizioni previste dall’Allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d) alla parte V del decreto legislativo n. 152/2006, sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 2014 da parte di un Organismo di certificazione accreditato; è stabilito altresì l’obbligo per gli utilizzatori di conservare la pertinente documentazione prescrizioni sul pellet;
- installazione di generatori con classe di prestazione emissiva inferiore alla classe “4 stelle”;
- in attesa di adeguare in via definitiva le disposizioni contenute nei regolamenti locali, in tutto il territorio comunale e in tutte le unità immobiliari comunque classificate (da E1 a E8), di installare impianti per la climatizzazione invernale e/o estiva in spazi di pertinenza dell’organismo edilizio (quali, ad esempio, cantine, vani scale, box, garage e depositi), in spazi di circolazione e collegamento comuni a più unità immobiliari (quali, ad esempio, androni, scale, rampe), in vani e locali tecnici; è inoltre vietato utilizzare gli impianti eventualmente esistenti; per la corretta applicazione della disposizione si fa riferimento ai chiarimenti forniti dalla Regione Emilia-Romagna con circolare PG 458251 del 22/06/2018;
- in attesa di adeguare in via definitiva le disposizioni contenute nei regolamenti locali, in tutte le stagioni dell’anno, in presenza di impianti di riscaldamento o raffrescamento attivi, è fatto divieto di mantenere aperte, costantemente o per un periodo di tempo superiore a quello necessario per il normale ricambio d’aria, le porte di accesso al pubblico da parte di esercizi commerciali e degli edifici con accesso al pubblico.