Sezioni

Le limitazioni

Queste le limitazioni, eccettuate quelle che riguardano le auto, previste dall'ordinanza del Sindaco Giampiero Falzone nell'ambito del Pair 2020.

  1. In tutte le unità immobiliari comunque classificate (da E1 a E8), dotate di sistema di riscaldamento multi combustibile (compresa energia elettrica), è vietato utilizzare biomasse combustibili solide (legna, pellet, cippato, altro) negli impianti con classe di prestazione emissiva inferiore a “3 stelle” ovvero nei focolari aperti o che possono funzionare aperti;
  2. obbligo di utilizzo, nei generatori di calore a pellet di potenza termica nominale inferiore ai 35 kW ai sensi dell’art. 1 comma 3 Decreto del Ministero dell’Ambiente 7 novembre 2017 n. 186 Regolamento recante la disciplina dei requisiti, delle procedure e delle competenze per il rilascio di una certificazione dei generatori di calore alimentati a biomasse combustibili solide, di pellet che, oltre a rispettare le condizioni previste dall’Allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d) alla parte V del decreto legislativo n. 152/2006, sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 2014 da parte di un Organismo di certificazione accreditato; è stabilito altresì l’obbligo per gli utilizzatori di conservare la pertinente documentazione prescrizioni sul pellet;
  3. installazione di generatori con classe di prestazione emissiva inferiore alla classe “4 stelle”;
  4. in attesa di adeguare in via definitiva le disposizioni contenute nei regolamenti locali, in tutto il territorio comunale e in tutte le unità immobiliari comunque classificate (da E1 a E8), di installare impianti per la climatizzazione invernale e/o estiva in spazi di pertinenza dell’organismo edilizio (quali, ad esempio, cantine, vani scale, box, garage e depositi), in spazi di circolazione e collegamento comuni a più unità immobiliari (quali, ad esempio, androni, scale, rampe), in vani e locali tecnici; è inoltre vietato utilizzare gli impianti eventualmente esistenti; per la corretta applicazione della disposizione si fa riferimento ai chiarimenti forniti dalla Regione Emilia-Romagna con circolare PG 458251 del 22/06/2018;
  5. in attesa di adeguare in via definitiva le disposizioni contenute nei regolamenti locali, in tutte le stagioni dell’anno, in presenza di impianti di riscaldamento o raffrescamento attivi, è fatto divieto di mantenere aperte, costantemente o per un periodo di tempo superiore a quello necessario per il normale ricambio d’aria, le porte di accesso al pubblico da parte di esercizi commerciali e degli edifici con accesso al pubblico.

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pubblicato il 2020/09/30 12:59:02 GMT+1 ultima modifica 2020-09-30T12:59:02+01:00

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