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Denuncia di cessione fabbricato

Descrizione del servizio:

Con l’introduzione della cosiddetta "cedolare secca sugli affitti”, il D. Lgs.n.. 23/20111 dispone che la registrazione del contratto di locazione include di fatto gi ulteriori obblighi di comunicazione, previsti dal precedentemente dall’articolo 12 del D.L. 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191.

Analogo assorbimento del citato obbligo di comunicazione cessione fabbricato è previsto anche per quanto riguarda i contratti di vendita di immobili registrati (ai sensi della D.L. 13/05/2011 N. 70) ed in caso di locazione ad uso abitativo effettuate nell’esercizio di un’attività d’impresa o di arti e professioni.

In base alla normativa vigente, la comunicazione di cessione fabbricato deve essere presentata presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico entro 48 ore dalla consegna dei locali all’Autorità di Pubblica Sicurezza.
La consegna può avvenire in una delle modalità seguenti: 

  • consegnata a mano all'URP previo appuntamento con l'ufficio (vedi qui gli orari);
  • via posta elettronica a: comune.calderara@cert.provincia.bo.it;
  • raccomandata con ricevuta di ritorno da inviare a: URP - Municipio di Calderara - Piazza Marconi 7 - 40012 Calderara di Reno

La comunicazione deve essere fatta compilando in tutte le sue parti l’apposito modulo, in distribuzione presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico dove vengono trascritte informazioni relative al soggetto cedente il fabbricato, al soggetto che subentra nel fabbricato ed al fabbricato stesso.

Documentazione:

Presentare la denuncia di cessione fabbricato in triplice copia debitamente compilata e firmata dal dichiarante.

Normativa di riferimento:

  • Decreto Legislativo del 21/03/1978 art. 12 n. 59 convertito in legge 18/05/1978 n. 191
  • D. Leg.vo 14/03/2011 N. 23
  • D.L. 13/05/2011 N. 70

Modulistica

Azioni sul documento

pubblicato il 2013/12/19 13:25:00 GMT+2 ultima modifica 2022-10-13T14:04:12+02:00

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