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Addizionale Comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef)

 

L'addizionale comunale all'Irpef è istituita da Decreto Legislativo 360 del 28 settembre 1998, (art. 1), Legge 449 del 27 dicembre 1997 (art. 48), Legge 191 del 16 giugno 1998 (art. 1), Legge 296 del 27 dicembre 2006 (Finanziaria per l'esercizio 2007).
E' applicata dall'anno d'imposta 2002.
Per l'anno d'imposta  2022,  sono confermate le aliquote  per scaglioni di reddito ed è stata elevata la soglia di esenzione. Delibera aliquote 2022 (pdf, 299.5 KB). Le aliquote si applicano in misura differenziata e progressiva in funzione degli scaglioni di reddito previsti:

 

Scaglioni di reddito complessivo Aliquota Addizionale Comunale IRPEF
Da 0 a 15.000 euro 0,45%
Da 15.000 a 28.000 euro 0,50%
Da 28.000 a 55.000 euro 0,55%
Da 55.000 a 75.000 euro 0,65%
Oltre 75.000 euro 0,75%
 

Esenzioni

L’addizionale comunale sul reddito delle persone fisiche non è dovuta se il reddito complessivo determinato ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche non supera l’importo di €13.000,00.

Se il reddito imponibile supera la soglia di esenzione di € 13.000,00 l’addizionale comunale è dovuta ed è determinata applicando le aliquote di cui alla tabella al reddito complessivo.


Versamenti

Il versamento dell’addizionale comunale all’Irpef è effettuato direttamente al Comune, sul c/c postale n. 86209970, intestato a “Comune di Calderara di Reno – Addizionale comunale all’Irpef”.

 

Anni precedenti

2021 - Delibera di Consiglio n. 118 del 22/12/2020

2020 - Delibera Consiglio n. 76 del 19/12/2019

2019 - Delibera di Consiglio n. 59 del 20/12/2018

2018 - Delibera di Consiglio n. 69 del 20/12/2017

2017 - Delibera di Consiglio n. 94 del 20/12/2016

2015 - Delibera consigliare n.41 del 15/04/2015

2013 - è confermata l'aliquota per l'esercizio 2012 nella misura dello 0,60%, come riportato nel Regolamento approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 30 del 27 marzo 2012.E' stato inoltre confermato che non si fa luogo all'applicazione dell'Addizionale all'Irpef quando il reddito imponibile è inferiore ad euro 12.000.


2011 - aliquota dello 0,50% (Delibera Consiglio comunale n. 29 del 24 marzo 2011)
E' stato inoltre confermato che non si fa luogo all'applicazione dell'Addizionale all'Irpef quando il reddito imponibile è inferiore ad euro 9.000.

2010 - aliquota dello 0,50% (Delibera Consiglio comunale n. 30 del 30 marzo 2010)
E' stato inoltre confermato che non si fa luogo all'applicazione dell'Addizionale all'Irpef quando il reddito imponibile è inferiore ad euro 9.000.

2009 - aliquota dello 0,50% (Delibera Consiglio comunale n. 7 del 25 febbraio 2009)
E' stato inoltre confermato che non si fa luogo all'applicazione dell'Addizionale all'Irpef quando il reddito imponibile è inferiore ad euro 9.000.

2008 - aliquota dello 0,50% (Delibera Consiglio comunale n. 12 del 27 febbraio 2008)
E' stato inoltre deliberato che non si fa luogo all'applicazione dell'Addizionale all'Irpef quando il reddito imponibile è inferiore ad euro 9.000.

2007 - aliquota dello 0,50% (Delibera Consiglio comunale n. 14 del 7 marzo 2007)

2006 - aliquota dello 0,10% (Delibera Consiglio comunale n. 168 del 15 novembre 2005)

2005 - aliquota dello 0,10% (Delibera Consiglio comunale n. 14 del 25 gennaio 2005)

2004 - aliquota dello 0,10% (Delibera Consiglio comunale n. 7 del 20 gennaio 2004)

2003- aliquota dello 0,10% (Delibera Consiglio comunale n. 4 del 7 gennaio 2003)

2002 - aliquota dello 0,10% (Delibera Consiglio comunale n. 33 del 19 febbraio 2002)

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pubblicato il 2013/12/09 14:05:00 GMT+2 ultima modifica 2022-01-25T14:53:36+02:00

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