Informativa Imu 2020
A decorrere dall’anno 2020, la Legge n. 160 del 27 dicembre 2019, ha abolito l’imposta unica comunale (IUC) ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI), eliminando il tributo per i servizi indivisibili (TASI) e disciplinando nuovamente l’imposta municipale propria (IMU).
Il presupposto dell'IMU è il possesso di immobili (fabbricati, aree edificabili e terreni agricoli). L’imposta si calcola applicando al valore dell’immobile l’aliquota deliberata annualmente dal Comune.
L'IMU non si paga per l'abitazione principale, del soggetto passivo d’imposta, e relative pertinenze C6 ( garage) C7( posto auto ora C6 cl. 1) e C2 (cantine) [nella misura di una sola unità pertinenziale per ogni categoria catastale] e per gli immobili ad essa equiparati dalla legge o dal regolamento IMU comunale, ad eccezione di quelli classificati nelle categorie catastali A1, A8 e A9 e relative pertinenze che rimangono soggetti all'imposta.
Cosa cambia nel 2020:
Calcolo dell’imposta
Ai sensi dell’art. 1 comma 762 L. 160/2019 i soggetti passivi devono effettuare il versamento dell’imposta dovuta per l’anno in corso in due rate con scadenza 16 Giugno( Acconto) 16 Dicembre ( Saldo) .
Acconto 16 giugno 2020
La prima rata IMU, che fino all’anno 2019 era pari al 50% dell’imposta annua, è pari all’imposta dovuta per il primo semestre applicando aliquote e detrazioni dell’anno 2019. “La prima rata da corrispondere è pari alla metà di quanto versato a titolo di Imu e di Tasi per l’anno 2019”
(Per il versamento della rata di Giugno sarà quindi sufficiente sommare quanto versato di Tasi 2019 in acconto a quanto versato di Imu 2019 in acconto. Il pagamento deve essere effettuato compilando l’F24 utilizzando i codici previsti per il versamento dell’ Imu rimasti invariati)
Saldo 16 Dicembre
La seconda rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, deve essere calcolata sulla base delle aliquote deliberate per l’anno in corso entro il 31 Luglio 2020, con conguaglio sulla prima rata (imposta annua meno acconto).
CODICI TRIBUTO
TIPOLOGIA | CODICE TRIBUTO COMUNE |
CODICE TRIBUTO STATO
|
Abitazione principale A1 A8 A9 e relative pertinenze | 3912 | Quota non dovuta |
Terreni | 3914 | Quota non dovuta |
Aree fabbricabili | 3916 | Quota non dovuta |
Altri fabbricati | 3918 | Quota non dovuta |
Fabbricati categoria D | 3930 | 3925 |
Fabbricati rurali strumentali | 3913 | Quota non dovuta |
Equiparazione all’abitazione principale della casa assegnata al genitore affidatario dei figli
L’equiparazione all’abitazione principale si applica ora alla casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli e non più alla casa coniugale.
Beni condominiali
Per i beni condominiali soggetti a IMU il versamento dell’imposta deve ora essere effettuato dall’amministratore del condominio per conto di tutti i condomini.
Fabbricati rurali ad uso strumentale
Sono soggetti ad Imu i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del D.L. 30/12/1993, n. 557, convertito, con modificazioni,dalla legge 26/2/1994, n. 133.
Termine di presentazione della dichiarazione IMU
Il termine della presentazione della dichiarazione IMU ministeriale per le variazioni dell’anno di imposta 2020 è il 30 giugno dell’anno successivo, mentre per la variazioni del 2018 e 2019 è il 31 dicembre dell’anno successivo.
Il termini di presentazione delle autocertificazioni predisposte dal Comune è il 16 dicembre. ( Qualora la comunicazione sia già stata presentata per gli anni precedenti e non vi siano state variazioni al riguardo, tale comunicazione ha validità anche per gli anni successivi e non deve essere ripresentata).