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Decreto Aprile: fino a fine mese solo zona arancione e rossa

In vigore da mercoledì 7 il nuovo decreto-legge: scuole riaperte fino alla prima media anche nella fascia a rischio più elevato

Entra in vigore mercoledì 7 aprile il decreto-legge del 1 aprile 2021, n. 44, che introduce misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da Covid-19, in materia di contenimento dell'epidemia, vaccinazioni, giustizia e concorsi pubblici. Il cosiddetto Decreto Aprile prevede la proroga fino al 30 aprile delle disposizioni contenute nel Dpcm 2 marzo 2021 (salvo che le stesse contrastino con quanto disposto dal decreto-legge) e di alcune misure già previste dal decreto-legge 13 marzo 2021.
La proroga riguarda:

  • l'applicazione nelle zone gialle delle misure della zona arancione;
  • l'estensione delle misure previste per la zona rossa in caso di particolare incidenza di contagi (superiori a 250 casi ogni 100mila abitanti e nelle aree con circolazione delle varianti) sia con ordinanza del Ministro della Salute che con provvedimento dei Presidenti delle Regioni;
  • la possibilità, nella zona arancione, di uno spostamento giornaliero verso una sola abitazione privata abitata in ambito comunale.

Il provvedimento dispone inoltre che dal 7 al 30 aprile 2021 sia assicurato, sull'intero territorio nazionale, lo svolgimento in presenza dei servizi educativi per l'infanzia e della scuola dell'infanzia, nonché dell'attività didattica del primo ciclo di istruzione e del primo anno della scuola secondaria di primo grado. Dispone quindi la riapertura di Nidi, Materne, Primarie e prime medie. Per i successivi gradi di istruzione è confermato lo svolgimento delle attività in presenza dal 50% al 75% della popolazione studentesca in zona arancione, mentre in zona rossa le relative attività si svolgono a distanza, garantendo comunque la possibilità di svolgere attività in presenza per gli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali.
Inoltre il decreto esclude la responsabilità penale del personale medico e sanitario incaricato della somministrazione del vaccino, per i delitti di omicidio colposo e di lesioni personali colpose commessi nel periodo emergenziale, allorché le vaccinazioni siano effettuate in conformità alle indicazioni contenute nel provvedimento di autorizzazione all'immissione in commercio e alle circolari pubblicate sul sito istituzionale del Ministero della Salute relative. Il provvedimento introduce infine disposizioni volte ad assicurare l'assolvimento dell'obbligo vaccinale da parte del personale medico e sanitario, prevedendo una dettagliata procedura per la sua operatività e adeguate misure in caso di inottemperanza.

Fonte immagine Pixabay

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pubblicato il 2021/04/02 18:06:00 GMT+2 ultima modifica 2021-04-06T22:25:24+02:00

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