Decreto Natale: le disposizioni in vigore dal 24 dicembre al 6 gennaio
Il "decreto Natale", firmato il 18 dicembre dal Presidente del Consiglio Conte, contiene le disposizioni in vigore dal 24 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021. Nelle giornate del 24-25-26-27 e 31 dicembre 2020 e in quelle dell'1-2-3-5-6 gennaio 2021 in tutto il Paese varranno le limitazioni previste dalla zona rossa: in queste date, pertanto, non sarà possibile spostarsi né all'interno né al di fuori dei confini comunali se non per comprovati motivi di lavoro, salute o necessità, e sempre con autocertificazione.
Sarà consentito ricevere la visita di massimo di due persone non conviventi dalle 5 alle 22 - i figli di età minore ai 14 anni, le persone disabili e non autosufficienti sono escluse dal conteggio -, ed è consentita l'attività motoria nei pressi della propria abitazione e quella sportiva all'aperto, ma solo in forma individuale. In queste giornate restano chiusi negozi, centri estetici, bar e ristoranti (resta consentito l'asporto fino alle ore 22 e la consegna a domicilio sempre). Al contrario, possono restare aperti supermercati, negozi di beni alimentari e di prima necessità, farmacie e parafarmacie, edicole, tabacchi, lavanderie, parrucchieri e barbieri.
Il 28-29-30 dicembre e il 4 gennaio varranno, su tutto il territorio italiano, le limitazioni della zona arancione: saranno quindi consentiti gli spostamenti all'interno del proprio comune senza autocertificazione e dai piccoli comuni (meno di 5000 abitanti) in un raggio di 30 km, ma senza poter andare nei comuni capoluogo. Chiusi bar e ristoranti, con la possibilità di consegna a domicilio e ritiro da asporto fino alle 22, mentre negozi possono restare aperti fino alle ore 21.00.
Qui (pdf, 689.2 KB)lo schema riepilogativo tratto dal sito del Governo.