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Le nuove norme su quarantene scolastiche e Green Pass

Nella scuola dell'infanzia e primaria attività in presenza fino a 4 casi. Il Dl è in vigore dal 5 febbraio, sarà applicato nelle scuole da lunedì 7

Il Consiglio dei Ministri ha approvato mercoledì 2 febbraio un decreto-legge che introduce nuove norme in materia di certificazioni verdi Covid-19 e per la gestione di quarantene e didattica a distanza nell'ambito del sistema educativo, scolastico e formativo.
Ecco le indicazioni dettagliate, che sono entrate in vigore dal giorno dopo la pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale, dunque il 5 febbraio, e saranno applicate dal 7 febbraio.

Scuola

Nelle scuole per l'infanzia fino a 4 casi di positività le attività proseguono in presenza; dal quinto caso di positività, le attività didattiche sono sospese per cinque giorni.
Nella scuola primaria fino a 4 casi di positività, si continuano a seguire le attività didattiche in presenza con l'utilizzo di mascherina FFP2 da parte di docenti e alunni con più di 6 anni di età e fino al decimo giorno successivo alla conoscenza dell'ultimo caso accertato positivo al Covid-19.
Inoltre, è obbligatorio effettuare un test antigenico rapido o autosomministrato o molecolare alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto.
Dal quinto caso coloro che hanno concluso il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni o che sono guariti da meno di 120 giorni o che hanno effettuato la dose di richiamo, l'attività didattica prosegue in presenza con l'utilizzo di mascherine FFP2 da parte di docenti e alunni con più di 6 anni di età per dieci giorni; per tutti gli altri le attività proseguono in didattica digitale integrata per 5 giorni.
Nella scuola secondaria di primo e secondo grado con un caso di positività tra gli alunni, l'attività prosegue per tutti in presenza con l'utilizzo della mascherina di tipo FFP2 da parte di alunni e docenti.
Con 2 o più casi di positività tra gli alunni, coloro che hanno concluso il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni o che sono guariti da meno di 120 giorni o che hanno effettuato la dose di richiamo, l'attività didattica prosegue in presenza con l'utilizzo di mascherine FFP2 per 10 giorni; per tutti gli altri le attività scolastiche proseguono in didattica digitale integrata per 5 giorni.

Green Pass

Le certificazioni verdi Covid-19 rilasciate dopo la terza dose hanno efficacia senza necessità di nuove vaccinazioni.
Al regime di chi si è sottoposto alla terza dose è equiparato chi ha contratto il Covid ed è guarito dopo il completamento del ciclo vaccinale primario.

Circolazione stranieri in Italia

A coloro che provengono da uno Stato estero e sono in possesso di un certificato di avvenuta guarigione o avvenuta vaccinazione con un vaccino autorizzato o riconosciuto come equivalente in Italia, nel caso in cui siano trascorsi più di sei mesi dal completamento del ciclo vaccinale o dalla guarigione, è consentito l'accesso ai servizi e alle attività per i quali è previsto il Green Pass rafforzato previa effettuazione di un test antigenico rapido (validità 48 ore) o molecolare (validità 72 ore).
Ciò vale anche per coloro che hanno effettuato vaccinazioni con vaccini non autorizzati o non riconosciuti come equivalenti in Italia, sempre previa effettuazione di un tampone.

Meno limitazioni ai vaccinati

Sono eliminate le restrizioni previste nelle zone rosse per coloro che sono in possesso del Green Pass rafforzato.

In queste schede (pdf, 84.1 KB) predisposte da Ali una sintesi delle misure previste per la scuola e il Green Pass, emersa dalle anticipazioni.

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pubblicato il 2022/02/04 11:54:00 GMT+2 ultima modifica 2022-02-05T17:12:27+02:00

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