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L'Emilia Romagna dal 6 dicembre zona gialla: ecco le nuove misure

L'ordinanza del Ministro della Salute Speranza cambia la gravità dei provvedimenti in regione. In vigore anche il nuovo Dpcm

La nuova classificazione territoriale, decisa con ordinanza del Ministro della Salute del 4 dicembre, stabilisce a partire dal 6 dicembre alcuni cambiamenti di colore: Emilia Romagna, Friuli, Marche, Puglia e Umbria diventeranno gialle (come già Lazio, Liguria, Molise, Trento, Sardegna, Sicilia e Veneto); Campania, Provincia di Bolzano, Val d'Aosta e Toscana non saranno più rosse, ma arancioni (come già Basilicata, Calabria, Lombardia e Piemonte).  L'unica a restare rossa è  l'Abruzzo. Qui la news sul sito del Ministero della Salute.

Cambiano dunque, a distanza di tre settimane dal precedente provvedimento, le misure di prevenzione del contagio in Emilia-Romagna, e dunque anche sul territorio di Calderara. Inoltre il nuovo Dpcm, in vigore dal 4 dicembre 2020 al 15 gennaio 2021, conferma i limiti alla circolazione anticipati dal Decreto legge del 2 dicembre: nel periodo tra il 21 dicembre e il 6 gennaio non sarà possibile uscire dalle Regioni. Nei giorni di Natale, Santo Stefano e Capodanno stop anche agli spostamenti tra i comuni. Resterà in vigore il coprifuoco dalle 22 alle 5 del mattino, tranne che a Capodanno quando non si potrà circolare dalle 22 alle 7 del mattino.

Cosa si può fare e cosa no nelle zone gialle

  • Mascherina
    è obbligatorio sull'intero territorio nazionale di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nonché obbligo di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi.
    Sono esonerati dall’obbligo di mascherina
    a) i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva;
    b) i bambini di età inferiore ai sei anni;
    c) i soggetti con patologie o disabilità.
  • Distanziamento
    Obbligo di mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.
  • Spostamenti
    Dalle ore 22.00 alle ore 5.00 del giorno successivo sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Dalle ore 22.00 del 31 dicembre 2020 alle ore 7.00 del 1° gennaio 2021 sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È in ogni caso fortemente raccomandato, per la restante parte della giornata, di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi.Dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 è vietato, nell’ambito del territorio nazionale, ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome. Il 25 e del 26 dicembre 2020 e il 1° gennaio 2021 è vietato ogni spostamento tra comuni, salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute.
  • Seconde case 
    vietati gli spostamenti verso le seconde case ubicate in altra Regione o Provincia autonoma e, nelle giornate del 25 e 26 dicembre 2020 e del 1°gennaio 2021, anche ubicate in altro Comune.
  • Parchi 
    consentito l'accesso alle ville e ai giardini pubblici ma condizionato al rigoroso rispetto del divieto di assembramento e della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro; è consentito l'accesso dei minori, anche assieme ai familiari o altre persone abitualmente conviventi o deputate alla loro cura, ad aree gioco all'interno di parchi, ville e giardini pubblici, per svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto
  • Attività sportiva
    è consentito svolgere attività sportiva o attività motoria all'aperto, anche in aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti.
  • Cinema, teatri e sale da concerto
    sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all'aperto.
  • Musei, mostre
    sono sospesi le mostre e i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura.
  • Biblioteche e archivi
    Consentita l’offerta di servizi su prenotazione.
  • Sale da ballo, discoteche e feste
    restano sospese le attività all'aperto o al chiuso. Sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all’aperto, comprese quelle conseguenti alle cerimonie civili e religiose. Con riguardo alle abitazioni private, è fortemente raccomandato di non ricevere persone diverse dai conviventi, salvo che per esigenze lavorative o situazioni di necessità e urgenza. Sono vietate le sagre, le fiere di qualunque genere e gli altri analoghi eventi.
  • Attività commerciali al dettaglio
    Fino al 6 gennaio 2021, l’apertura degli esercizi commerciali al dettaglio è consentita fino alle ore 21.00;nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all'interno dei mercati e dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali ed altre strutture ad essi assimilabili, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi ed edicole. 
  • Bar, ristoranti gelaterie
    le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle ore 5.00 fino alle ore 18.00; il consumo al tavolo è consentito per un massimo di quattro persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi; dopo le ore 18,00 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico; resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti; dalle ore 18.00 del 31 dicembre 2020 e fino alle ore 7.00 del 1° gennaio 2021, la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive è consentita solo con servizio in camera.
  • Trasporto
    A bordo dei mezzi pubblici del trasporto locale e del trasporto ferroviario regionale, con esclusione del trasporto scolastico dedicato, è consentito un coefficiente di riempimento non superiore al 50%.
  • Luoghi di culto
    L'accesso ai luoghi di culto avviene con misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro; le funzioni religiose con la partecipazione di persone si svolgono nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo.
 
 

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pubblicato il 2020/12/05 01:35:00 GMT+2 ultima modifica 2020-12-05T11:51:49+02:00

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