L'Emilia-Romagna il 1° febbraio torna zona gialla: ecco tutte le misure da rispettare
Le due nuove ordinanze firmate dal Ministro della Salute Roberto Speranza il 29 gennaio 2021, in vigore dal 1* febbraio, ha modificato la "geografia" del territorio nazionale riguardo il rischio diffusione del Coronavirus e le conseguenti misure di contenimento. La prima classifica in area gialla le Regioni Calabria, Emilia Romagna, Lombardia e Veneto; la seconda classifica in area arancione Sicilia e Provincia autonoma di Bolzano, oltre a confermare sempre in area arancione Puglia e Umbria.
Qui (pdf, 1.1 MB)l'ordinanza che riguarda l'Emilia-Romagna, qui invece le domande frequenti sul sito del Governo. In questa sezione del sito del Comune tutti i provvedimenti emessi sinora.
Complessivamente, quindi, la ripartizione delle Regioni e Province Autonome nelle aree gialla, arancione e rossa è a partire dal 1° febbraio la seguente:
- area gialla: Abruzzo, Calabria, Campania, Basilicata, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Liguria, Marche, Molise, Piemonte, Provincia autonoma di Trento, Toscana, Valle d’Aosta, Veneto;
- area arancione: Provincia Autonoma di Bolzano, Puglia, Sardegna, Sicilia, Umbria;
- area rossa: nessuna Regione.
Cosa cambia e cosa resta uguale per la nostra regione col ritorno in zona gialla?
Spostamenti
• Coprifuoco dalle 22 alle 5;
• divieto fino al 15 febbraio di ogni spostamento tra Regioni o Province autonome diverse e, in caso di area rossa o arancione nemmeno dal proprio comune, con l’eccezione di spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute;
• è consentito spostarsi tra le 5.00 e le 22.00, all’interno della Regione, nel rispetto delle specifiche restrizioni introdotte per gli spostamenti verso le altre abitazioni private abitate;
• per spostamenti dalle 22 alle 5 o in qualunque orario nel caso ci si sposti verso un’altra Regione si deve essere sempre in grado di dimostrare che lo spostamento rientra tra quelli consentiti. È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione.
Scuola
• Superiori: in presenza per almeno il 50 per cento e fino a un massimo del 75 per cento della popolazione studentesca. La restante parte dell’attività didattica è svolta tramite il ricorso alla didattica a distanza. Resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali.
• Infanzia, elementari e medie: l’attività didattica ed educativa per i servizi educativi per l’infanzia, per la scuola dell’infanzia e per il primo ciclo di istruzione continua a svolgersi integralmente in presenza.
Attività commerciali
• Aperte le attività al dettaglio a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni;
• nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all'interno dei mercati e dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali ed altre strutture ad essi assimilabili, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, edicole e librerie.
Bar, ristoranti, gelaterie, pasticcerie
• aperti dalle 5.00 alle 18.00. La vendita con asporto è possibile fino alle 22.00 per i ristoranti, ma è vietata (dopo le 18) ai soggetti che svolgono come attività prevalente quella di bar senza cucina (e altri esercizi simili - codice ATECO 56.3) o commercio al dettaglio di bevande (codice ATECO 47.25).
• La consegna a domicilio è consentita senza limiti di orario, ma deve comunque avvenire nel rispetto delle norme sul confezionamento e sulla consegna dei prodotti.
Trasporto
• A bordo dei mezzi pubblici del trasporto locale e del trasporto ferroviario regionale, con esclusione del trasporto scolastico dedicato, è consentito un coefficiente di riempimento non superiore al 50 per cento.
Impianti sciistici
• Sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici; gli stessi possono essere utilizzati solo da parte di atleti professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e/o dalle rispettive federazioni per permettere la preparazione finalizzata allo svolgimento di competizioni sportive nazionali e internazionali o lo svolgimento di tali competizioni, nonché per lo svolgimento delle prove di abilitazione all’esercizio della professione di maestro di sci. A partire dal 15 febbraio 2021, gli impianti sono aperti agli sciatori amatoriali solo subordinatamente all'adozione di apposite linee guida da parte della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e validate dal Comitato tecnico-scientifico, rivolte a evitare aggregazioni di persone e, in genere, assembramenti.
Sport, palestre, piscine
• È consentito svolgere attività sportiva o attività motoria all'aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti.
• Sono sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere e centri termali, fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza per le attività riabilitative o terapeutiche e per gli allenamenti degli atleti, professionisti e non professionisti, che devono partecipare a competizioni ed eventi riconosciuti di rilevanza nazionale con provvedimento del CONI o del CIP. È consentito recarsi presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati per svolgere esclusivamente all'aperto l’attività sportiva di base, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, in conformità con le linee guida emanate dall'Ufficio per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), con la prescrizione che è interdetto l'uso di spogliatoi interni a detti circoli.
Teatri, cinema, spettacoli
• Sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all'aperto.
Musei, biblioteche
• Il servizio di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, è assicurato, dal lunedì al venerdì, con esclusione dei giorni festivi, a condizione che detti istituti e luoghi, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, nonché dei flussi di visitatori (più o meno di 100.000 l'anno), garantiscano modalità di fruizione contingentata o comunque tali da evitare assembramenti di persone e da consentire che i visitatori possano rispettare la distanza tra loro di almeno un metro.
Sale giochi
• Sono sospese le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, anche se svolte all’interno di locali adibiti ad attività differente.
Convegni e congressi
• sono sospesi i convegni, i congressi e gli altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza; tutte le cerimonie pubbliche si svolgono nel rispetto dei protocolli e linee guida vigenti e in assenza di pubblico; nell'ambito delle pubbliche amministrazioni le riunioni si svolgono in modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni; è fortemente raccomandato svolgere anche le riunioni private in modalità a distanza.
Luoghi di culto e funzioni religiose
• l'accesso ai luoghi di culto avviene con misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro;
• le funzioni religiose con la partecipazione di persone si svolgono nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle rispettive confessioni.
Resta l’obbligo di indossare la mascherina nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi.
Sono esonerati:
a) le persone che stanno svolgendo attività sportiva;
b) i bambini di età inferiore ai sei anni;
c) le persone con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché per coloro che per interagire con questi soggetti versino nella stessa incompatibilità.