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Nuove restrizioni in Emilia-Romagna: ancora parzialmente valida l'ordinanza regionale del 12 novembre

Tra le misure lo stop alle attività di vendita nei festivi e l'obbligo di mascherina all'aperto sempre

Una nuova ordinanza regionale, firmata il 12 novembre dal Presidente della Regione Stefano Bonaccini,  prevede dal 14 novembre restrizioni ulteriori rispetto a quelle già previste a livello nazionale dal Dpcm del 4 novembre. Restano quindi valide le misure principali introdotte dal decreto in vigore dal 6 novembre: il coprifuoco dalle 22 alle 5 in tutto il Paese e una suddivisione delle regioni italiane in 3 zone, tra le quali la gialla nella quale continua ad essere compresa l'Emilia-Romagna.

Questo provvedimento è stato superato da quello che sposta la Regione in zona gialla. Le misure che riguardano le attività di ristorazione, quindi, non sono più valide.

Qui il focus sull'ordinanza firmata dal ministro della Salute nella serata del 13 novembre.

Le misure

Di seguito le misure previste dalla nuova ordinanza, valide fino al 3 dicembre. Qui il provvedimento e tutti gli altri emessi da marzo 2020 in poi. 

 

  • Mascherine obbligatorie sempre non appena fuori di casa
    Fuori dall’abitazione, l’uso della mascherina è sempre obbligatorio. Fanno eccezione i bambini con età inferiore a sei anni, i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva e quelli con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina stessa, nonché per coloro che per interagire con questi soggetti si ritrovino nella stessa incompatibilità.
  • Attività sportiva nelle aree verdi, no nei centri storici e nelle aree affollate
    E’ consentito svolgere attività sportiva e motoria all’aperto, preferibilmente presso parchi pubblici, aree verdi, rurali e periferiche, se accessibili, rispettando però sempre la distanza di sicurezza interpersonale di almeno 2 metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività. In ogni caso, non sono possibili tali attività nelle strade e nelle piazze del centro storico delle città, né nelle aree solitamente affollate.
  • Consumazione alimenti e bevande
    Dalle 15 alle 18, l’attività di somministrazione di alimenti e bevande può essere svolta esclusivamente con consumazione da seduti sia all’interno che all’esterno dei locali, in posti regolarmente collocati. La consumazione di alimenti e bevande è poi vietata su area pubblica o aperta al pubblico, salvo che, come al punto precedente, seduti in posti regolarmente collocati sia all’interno che all’esterno dei locali.
  • Nei negozi ed esercizi di vendita una sola persona per nucleo familiare
    Stop ai mercati in assenza di regole precise fissate dai Comuni: è vietata l’attività di commercio nella forma del mercato all'aperto su area pubblica o privata se non nei Comuni nei quali sia stato adottato dai sindaci un piano apposito.
  • Grandi e medie strutture di vendita
    Grandi e medie strutture di vendita e complessi commerciali chiusi nei prefestivi, nei festivi stop anche a qualsia attività di vendita, salvo che per la vendita di generi alimentari, le farmacie, le parafarmacie, le tabaccherie e le edicole. Consegne a domicilio sempre consentite
  • Attività fisica a scuola
    Nelle scuole del primo ciclo scolastico (primarie e secondarie di primo grado) sono sospesi i seguenti insegnamento (a rischio elevato): educazione fisica, lezioni di canto e lezioni di strumenti a fiato. Tale misure viene prudenzialmente introdotta nell’attesa di nuove e ulteriori indicazioni da parte del Comitato tecnico scientifico nazionale.

 

Questa l'attuale suddivisione delle regioni
Area gialla: Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Marche, Molise, Province di Trento e Bolzano, Sardegna, Veneto.
Area arancione: Sicilia, Puglia, Basilicata, Abruzzo, Umbria, Toscana e Liguria.
Area rossa: Calabria, Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta.

 

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pubblicato il 2020/11/12 16:18:00 GMT+2 ultima modifica 2020-11-16T14:59:12+02:00

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