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Emergenza Coronavirus: scuole e nidi d'infanzia sospesi fino all'8 marzo. Il testo del DPCM

La decisione è stata presa dal Governo e riguarda Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto. Il documento è stato stilato sulla base del parere del Comitato Tecnico Scientifico

Sospesi i servizi educativi per l'infanzia, l'attività scolastica e le lezioni all'Universita. Il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, quello che detta divieti e prescrizioni della settimana dal 2 all'8 marzo per arginare l'emergenza Coronavirus, non muta la sostanza della notizia principale, quella che riguarda la chiusura delle scuole, e modifica solo parzialmente tutte le altre misure, quelle già contenute nell'ordinanza del 23 febbraio. La novità, per quanto riguarda le scuole, è nella terminologia utilizzata dal Ministero: si parla di sospensione, e non di chiusura, per rendere possibile l'accesso al personale.  

Il documento che ora detta le regole non è più l'ordinanza del 23 febbraio ma il Dpcm sulle misure per il contrasto alla diffusione del COVID-19.

Leggi qui (pdf, 191.7 KB)il DCPM.

Il decreto contiene misure valide dal 2 all'8 marzo, ed è stato stilato una volta sentito il Comitato Tecnico Scientifico (Cts) nazionale, le cui indicazioni seguono l’evolversi della situazione epidemiologica. L’obiettivo è quello di garantire uniformità e il rigore di pareri ottenuti grazie all'ausilio della comunità scientifica: oltre all'Istituto superiore della sanità le società scientifiche competenti sul Coronavirus. Un decreto condiviso, perché stilato dopo aver sentito le regioni. Contiene norme che valgono per i soli Comuni delle zone rosse, altre per tutte le tre le regioni del Nord Italia maggiormente colpite dalla diffusione del virus (Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna a cui si aggiungono le province di Pesaro-Urbino e Savona) e altre ancora per l’intero territorio nazionale. Alcune si applicano per la sola provincia di Piacenza, dove si concentra la grande maggioranza dei casi positivi in Emilia-Romagna.

Per quanto riguarda l'Emilia-Romagna, il decreto contiene conferme e novità, ma soprattutto è auto applicativo e non richiederà ulteriori provvedimenti da parte di Regione e Comuni.

Ecco i principali provvedimenti, che riguardano la nostra Regione e quindi anche il Comune di Calderara:

  1. Confermata la sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani. Sono esclusi i corsi per i medici in formazione specialistica e dei corsi di formazione specifica in medicina generale, nonché delle attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza. 
  2. L’apertura dei luoghi di culto trova ora una disciplina più specifica rispetto alla settimana che si conclude, essendo prevista ma condizionata all’adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone e da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro.
  3. Prevista invece l’apertura al pubblico dei musei, delle biblioteche e degli archivi, delle aree e dei parchi archeologici, i complessi monumentali. A condizione però che vengano assicurate modalità di fruizione contingentata o comunque tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali che i visitatori possano rispettare la distanza tra loro di almeno un metro.
  4. Si conferma la sospensione di tutte le manifestazioni organizzate, di carattere non ordinario, nonché degli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico. Il decreto replica sostanzialmente i contenuti della precedente ordinanza Speranza-Bonaccini.
  5. E’ permesso lo svolgimento delle attività di ristorazione, bar e pub a condizione che il servizio sia espletato per i soli posti a sedere e che, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali, gli avventori siano messi nelle condizioni di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro. Le attività commerciali diverse da quelle appena menzionate, possono aprire adottando misure organizzative tali da consentire un accesso con modalità contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro tra i visitatori. 
  6. Sospesi eventi e competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Resta consentito lo svolgimento di tali eventi e competizioni, nonché delle sedute di allenamento, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse. Ai tifosi residenti nella nostra regione, in Lombardia e Veneto e delle province di Pesaro-Urbino e Savona è vietata la partecipazione ad eventi e competizioni sportive che si svolgono nelle restanti regioni e province.
  7.  Consentito lo svolgimento delle attività nei comprensori sciistici a condizione che il gestore provveda alla limitazione dell’accesso agli impianti di trasporto chiusi assicurando la presenza di un massimo di persone pari ad un terzo della capienza (funicolari, funivie, cabinovie, ecc.). 
  8. Sospese le procedure concorsuali pubbliche e private ad esclusione dei casi in cui venga effettuata la valutazione dei candidati esclusivamente su basi curriculari e/o in maniera telematica. Sono esclusi i concorsi per il personale sanitario, ivi compresi gli esami di Stato e di abilitazione all’esercizio della professione di medico chirurgo, e di quelli per il personale della Protezione civile. Tali deroghe sono state inserite su richiesta degli Atenei e delle Regioni.
  9. Limitazione dell’accesso dei visitatori alle aree di degenza da parte delle direzioni sanitarie ospedaliere. Rigorosa limitazione dell’accesso dei visitatori agli ospiti nelle residenze sanitarie assistenziali per non autosufficienti. Vengono sospesi i congedi ordinari del personale sanitario e tecnico, nonché del personale le cui attività siano necessarie a gestire le attività richieste dalle unità di crisi costituite a livello regionale. Inoltre, nello svolgimento di incontri o riunioni vanno privilegiate le modalità di collegamento da remoto.

 

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pubblicato il 2020/03/01 11:01:00 GMT+2 ultima modifica 2020-03-05T22:58:37+02:00

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