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Coronavirus, le nuove misure: bar e ristoranti chiusi alle 18

Il Dpcm valido dal 26 ottobre al 24 novembre cambia le regole stabilite il 18 ottobre: stop a palestre e piscine, chiudono cinema e teatri, didattica a distanza nelle scuole superiori

Il DPCM firmato dal Presidente del Consiglio Conte nella serata del 24 ottobre, valido dal 26 ottobre al 24 novembre, prevede una rivoluzione delle misure - le ultime erano state stabilite col decreto del 18 ottobre - studiate per contenere il diffondersi del contagio da Covid 19. Ecco le novità più importanti.

  • L’attività didattica ed educativa per il primo ciclo di istruzione e per i  servizi educativi per l’infanzia continua a svolgersi in presenza, mentre per le scuole superiori sono previste forme flessibili,  incrementando il ricorso alla didattica digitale integrata, per almeno il 75% delle attività, modulando ulteriormente la gestione degli orari di ingresso e di uscita degli alunni, anche attraverso l'eventuale utilizzo di turni pomeridiani e disponendo che l'ingresso non avvenga in ogni caso prima delle 9. 
  • Ristoranti e bar: le attività dei servizi di ristorazione sono consentite dalle ore 5 alle ore 18. Dopo le ore 18 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico; resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti; resta sempre consentita la  ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 24,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze 
  • Obbligo di mascherine in luoghi chiusi e all'aperto. È obbligatorio avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie e indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque con salvezza dei protocolli e delle linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché delle linee guida per il consumo di cibi e bevande. Dall'obbligo è escluso chi fa attività sportiva, i bambini sotto i 6 anni, i soggetti con patologie e disabilità incompatibili con l'uso della mascherina. Viene inoltre fortemente raccomandato l'utilizzo dei dispositivi anche all'interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi.
  • Divieto di feste private al chiuso o all'aperto Sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all’aperto, comprese quelle conseguenti alle cerimonie civili e religiose. Con riguardo alle abitazioni private, è fortemente raccomandato di non ricevere persone diverse dai conviventi, salvo che per esigenze lavorative o situazioni di necessità e urgenza.
  • È fortemente raccomandato a tutte le persone fisiche di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi.
  • Sospese le attività nelle sale da ballo e discoteche, all'aperto o al chiuso.
  • Sono sospesi i convegni, i congressi e gli altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza; tutte le cerimonie pubbliche si svolgono nel rispetto dei protocolli e linee guida vigenti e in assenza di pubblico;  vietate le sagre, le fiere di qualunque genere e gli altri analoghi eventi.
  • Consentito svolgere attività sportiva o attività motoria all'aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti.
  • Sono sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, fatta eccezione per quelli con presidio sanitario obbligatorio o che effettuino l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza, nonché centri culturali, centri sociali e centri ricreativi.
  •  Sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all'aperto.
  • Pubbliche amministrazioni  le riunioni si svolgono in modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni; è fortemente raccomandato svolgere anche le riunioni private in modalità a distanza.
  •  Luoghi di culto e funzioni religiose l'accesso ai luoghi di culto avviene con misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro.

In questa sezione il decreto e tutti i provvedimenti di Governo e Regione dall'inizio dell'emergenza.

 

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pubblicato il 2020/10/25 23:25:00 GMT+2 ultima modifica 2020-10-26T09:05:20+02:00

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