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Coronavirus: divieti e autorizzazioni. Numero verde regionale 800033033

Emesso un documento che spiega nel dettaglio quali manifestazioni e attività si possono svolgere e quali sono vietate

La Regione ha messo i paletti, a conclusione della prima giornata di misure in merito al l'emergenza Coronavirus, all'interno dell'ordinanza numero 1 emessa domenica 23 febbraio dal presidente della Regione Bonaccini e dal Ministro della Salute Speranza. In particolare, i chiarimenti applicativi emessi in data odierna spiegano quali manifestazioni sono espressamente vietate e quali invece possono continuare a svolgersi. Chiarito nello specifico, dunque, l'articolo 1, comma 2, lettera A, in un documento a firma del Presidente Bonaccini inviato ai prefetti accogliendo, fa sapere la Regione, le richieste dei sindaci. 

Intanto, è stato itituito un numero verde regionale a disposizione di tutti i cittadini per info e segnalazioni: 800033033.

Leggi qui i chiarimenti applicativi (pdf, 101.7 KB)

Leggi l'ordinanza (pdf, 833.0 KB) 

 

Nel dettaglio, sono da ritenere sospese "tutte quelle manifestazioni e iniziative che, comportando l’afflusso di pubblico, esulano dall’ordinaria attività delle comunità locali; si fa riferimento ad eventi e manifestazioni di natura sportiva, culturale, sociale, economica e civica, laddove esulino dall’ordinario esercizio delle attività stesse".

Vanno sospese:

manifestazioni, fiere e sagre, attrazioni e lunapark, concerti, eventi sportivi che prevedano la presenza di pubblico (campionati, tornei e competizioni di ogni categoria e di ogni disciplina);

attività di spettacolo quali rappresentazioni teatrali, cinematografiche, musicali, ecc., ivi comprese le discoteche e le sale da ballo.

 Potranno rimanere aperti:

i luoghi di svolgimento dell’attività corsistica ordinaria di vario tipo (es. centri linguistici, centri musicali e scuola guida);

gli impianti sportivi (centri sportivi, palestre pubbliche e private, piscine pubbliche e private, campi da gioco);

in generale tutte le strutture quando le attività non prevedano aggregazione di pubblico (“porte chiuse”) o eccezionali concentrazioni di persone.

Escluse dalla sospensione anche:

tutte le attività economiche, agricole, produttive, commerciali, di servizio e ricettive, ivi compresi i pubblici esercizi e le mense, ad eccezione di quelle richiamate di pubblico spettacolo e degli eventi e manifestazioni promozionali;

le attività corsistiche aziendali, laddove non comportino significative concentrazioni di persone;

le attività svolte da guide e accompagnatori turistici.

Non sono sospesi gli ordinari mercati settimanali.

Attività di carattere sociale:

Attività di sostegno e supporto alle persone anziane e diversamente abili (per esempio servizi semiresidenziali e centri diurni);

le celebrazioni di matrimoni ed esequie civili e religiose, anche in linea con le disposizioni adottate dalle diocesi della regione;

i Centri di aggregazione sociale (circoli ricreativi, centri sociali, centri giovani, centri anziani, orti urbani) per la parte di ordinaria attività.

Corsi professionali:

l’Ordinanza prevede la chiusura dei corsi professionali. 

 

Resta la possibilità, per i sindaci e le altre autorità territorialmente competenti, di disporre ulteriori e specifiche prescrizioni, laddove necessarie in ragione di particolari esigenze delle comunità locali.

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pubblicato il 2020/02/24 23:25:00 GMT+2 ultima modifica 2020-03-01T11:46:51+02:00

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